Ricorso alla Corte di Strasburgo
 

di Achille della Ragione

 

Clicca per inviare questo articolo ad un tuo amico segnala questo articolo ad un amico

Clicca per stampare l'articolo stampa una copia di questo articolo 

Clicca per mandare una email con un tuo commento invia un commento a questo articolo

torna indietro alla pagina del download

 

 Ricorso alla Corte di Strasburgo di Achille della Ragione
 

Al Cancelliere della Corte europea dei Diritti dell’Uomo
Consiglio D’Europa
F-67075 Strasburgo cedex

Ns/Rif – 20120/09

Corte europea dei diritti dell’Uomo
Consiglio d’Europa – Strasburgo , Francia

Ricorso

Presentato in applicazione dell’articolo 34 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte

Cognome - della Ragione
Nome - Achille
Sesso – maschile
Nazionalità – italiana
Professione – ginecologo
Data e luogo di nascita – Napoli, 1 giugno 1947
Domicilio – via Manzoni 261 B , 80123 Napoli, Italia
Telefono – 081 7692364 – 335 252616
Altra parte contraente – Italia

Esposizione dei fatti

Il sottoscritto Achille della Ragione è stato sottoposto a processo presso il Tribunale di Napoli per violazione degli articoli 18 e 19 della legge 194 del 22/5/78 ed altri reati collegati ed è stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione con sentenza passata in giudicato.

Esposizione delle violazioni della convenzione lamentata dal ricorrente con relative argomentazioni

Durante tutte le fasi del procedimento è stato continuamente compresso il diritto di difesa dell’imputato
1) Nel processo di primo grado nell’accettazione dei testimoni, mentre per l’accusa sono stati ammessi numerosi testi per ogni singolo capo d’imputazione, la difesa ha potuto produrre un solo testimone a discarico.
2) Nel formulare i capi d’imputazione non si teneva alcun conto dell’ordinanza del Tribunale del Riesame (allegato n 1, pag 4 - 19), il quale dequalificava l’imputazione e nonostante non fosse sopravvenuto niente di nuovo il Pm prima ed il giudice dopo non ne hanno tenuto alcun conto, per cui sono stato giudicato per un reato (art 18 della 194/78) che secondo la decisione del Riesame, divenuta definitiva, non sussisteva.
3) Nella prima udienza, fondamentale per via dell’escussione dei principali testimoni d’accusa, inclusa la persona che aveva dato avvio con la sua denuncia al dibattimento, non è stato concesso il rinvio, nonostante l’avvocato difensore avesse segnalato un legittimo impedimento.
4) Nominato un difensore d’ufficio a questi non sono stati concessi i termini temporali per esaminare la causa, per cui si è proceduto all’escussione dei testi senza alcuna possibilità di contraddittorio.
5) In una successiva udienza l’imputato (infartuato), a seguito di un preoccupante episodio anginoso, aveva prodotto regolare certificato medico ostativo alla sua presenza al dibattimento e la visita di controllo comandata dal giudice aveva ipotizzato una sua presenza solo e soltanto dopo l’esecuzione di un elettrocardiogramma da sforzo; accertamento non eseguito mentre il procedimento è proseguito senza potersi adeguatamente difendere(Le questioni ai n 2 – 3 – 4 sono state diffusamente trattate nei motivi di appello - allegato n 4, pag 72 - 107 – e nei motivi di ricorso per Cassazione – allegati n 7 - 8 , pag 141 154, 155 – 170, 171 - 178, vedi anche documentazione relativa all’impedimento per cause mediche – allegato n 3 , pag 69 - 71, 110 - 112)
6) Nella sentenza di primo grado sono state inviate al pm le deposizioni di tre testimoni della difesa, che avevano esposto episodi e circostanze, anche sotto forma peritale, tali da far cadere completamente le ipotesi di reato e uno dell’accusa, che aveva ritrattato ed esposto dei fatti favorevoli all’imputato, con l’accusa di falsa testimonianza. Sottoposti separatamente a procedimento presso altri magistrati sono stati tutti discolpati dall’accusa(vedi sentenza di primo grado allegato n 2 , pag 20 - 68, in particolare pag 68)
7) In secondo grado, non è stata accolta la richiesta di escussione di nuovi testi, che avrebbero ulteriormente scagionato l’imputato e non è stata accettata una perizia medica che avrebbe cancellato alla radice l’ipotesi accusatoria, ci si è limitato pedissequamente a riproporre integralmente le ragioni della sentenza di primo grado(vedi sentenza di secondo grado – allegato n 6, pag 113 - 140)
8) L’udienza in Cassazione è stata artatamente fissata in pieno agosto durante la sessione feriale, senza alcun valido motivo, non permettendo all’imputato di usufruire della difesa di un collegio già contattato preliminarmente ed assente dall’Italia in un periodo di vacanza generalizzato(vedi sentenza della Cassazione allegato n 9, pag 176 - 182)

Decisione interna definitiva
Le motivazioni della sentenza definitiva di condanna a dieci anni di reclusione emanata dalla Cassazione sono state depositate in cancelleria il 16 ottobre 2008, vedi allegato n 9 pag 182.

Elenco dei documenti allegati
1) Ordinanza del Tribunale del Riesame (pag 4 – 19)
2) Sentenza di 1° grado del Tribunale di Napoli (pag 20 - 68)
3) Documentazione medica comprovante impedimento ad essere presente ad un’udienza ( pag 69 – 71, pag 110 - 112)
4) Appello del difensore avversa alla sentenza di 1° grado(pag 72 – 107)
5) Motivi aggiunti e richiesta nuove testimonianze e nuova perizia medica sugli atti per il procedimento di 2° grado(pag 108 - 112)
6) Sentenza della Corte di Appello(pag 113 – 140)
7) Ricorso per Cassazione(pag 141 – 154, 155 – 170)
8) Motivi aggiunti del secondo difensore(pag 171 – 175)
9) Sentenza della Cassazione (pag 176 – 182)

Mi riservo a richiesta di produrre ulteriore documentazione a dimostrazione di quanto asserito



Dichiaro, in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte

Luogo – Napoli
Data – 1 giugno 2009
Achille della Ragione
 

 

 

 

Ogg: accettazione

Accettazione del ricorso di Achille della Ragione alla Corte europea
Questa è la lettera della Corte europea di Straburgo per i diritti dell’uomo nella quale mi viene confermato che, dopo un attento esame dei documenti da me inviati, si è deciso che il mio ricorso è stato dichiarato ricevibile e sarà quanto prima sottoposto ad una decisione in merito.
Tengo a rammentare che tra i ricorsi presentati ne vengono accettati meno del 4%, perché l’istruttoria è particolarmente severa, ma tra quelli dichiarati ricevibili quasi tutti conducono verso una reprimenda ed una condanna pecuniaria in danno dello Stato che ha emesso una sentenza ritenuta iniqua.Si tratta di attendere meditando sull’antico
motto ”Spes ultima dea”.


 

Achille della Ragione

Torna su