Ricorso alla Corte di Strasburgo di Achille
della Ragione
Al Cancelliere della Corte europea dei Diritti
dell’Uomo
Consiglio D’Europa
F-67075 Strasburgo cedex
Ns/Rif – 20120/09
Corte europea dei diritti dell’Uomo
Consiglio d’Europa – Strasburgo , Francia
Ricorso
Presentato in applicazione dell’articolo 34 della Convenzione dei
Diritti dell’Uomo e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della
Corte
Cognome - della Ragione
Nome - Achille
Sesso – maschile
Nazionalità – italiana
Professione – ginecologo
Data e luogo di nascita – Napoli, 1 giugno 1947
Domicilio – via Manzoni 261 B , 80123 Napoli, Italia
Telefono – 081 7692364 – 335 252616
Altra parte contraente – Italia
Esposizione dei fatti
Il sottoscritto Achille della Ragione è stato sottoposto a processo
presso il Tribunale di Napoli per violazione degli articoli 18 e 19
della legge 194 del 22/5/78 ed altri reati collegati ed è stato
condannato alla pena di anni dieci di reclusione con sentenza
passata in giudicato.
Esposizione delle violazioni della convenzione lamentata dal
ricorrente con relative argomentazioni
Durante tutte le fasi del procedimento è stato continuamente
compresso il diritto di difesa dell’imputato
1) Nel processo di primo grado nell’accettazione dei testimoni,
mentre per l’accusa sono stati ammessi numerosi testi per ogni
singolo capo d’imputazione, la difesa ha potuto produrre un solo
testimone a discarico.
2) Nel formulare i capi d’imputazione non si teneva alcun conto
dell’ordinanza del Tribunale del Riesame (allegato n 1, pag 4 - 19),
il quale dequalificava l’imputazione e nonostante non fosse
sopravvenuto niente di nuovo il Pm prima ed il giudice dopo non ne
hanno tenuto alcun conto, per cui sono stato giudicato per un
reato (art 18 della 194/78) che secondo la decisione del Riesame,
divenuta definitiva, non sussisteva.
3) Nella prima udienza, fondamentale per via dell’escussione dei
principali testimoni d’accusa, inclusa la persona che aveva dato
avvio con la sua denuncia al dibattimento, non è stato concesso il
rinvio, nonostante l’avvocato difensore avesse segnalato un
legittimo impedimento.
4) Nominato un difensore d’ufficio a questi non sono stati concessi
i termini temporali per esaminare la causa, per cui si è proceduto
all’escussione dei testi senza alcuna possibilità di
contraddittorio.
5) In una successiva udienza l’imputato (infartuato), a seguito di
un preoccupante episodio anginoso, aveva prodotto regolare
certificato medico ostativo alla sua presenza al dibattimento e la
visita di controllo comandata dal giudice aveva ipotizzato una sua
presenza solo e soltanto dopo l’esecuzione di un elettrocardiogramma
da sforzo; accertamento non eseguito mentre il procedimento è
proseguito senza potersi adeguatamente difendere(Le questioni ai n 2
– 3 – 4 sono state diffusamente trattate nei motivi di appello -
allegato n 4, pag 72 - 107 – e nei motivi di ricorso per Cassazione
– allegati n 7 - 8 , pag 141 154, 155 – 170, 171 - 178, vedi anche
documentazione relativa all’impedimento per cause mediche – allegato
n 3 , pag 69 - 71, 110 - 112)
6) Nella sentenza di primo grado sono state inviate al pm le
deposizioni di tre testimoni della difesa, che avevano esposto
episodi e circostanze, anche sotto forma peritale, tali da far
cadere completamente le ipotesi di reato e uno dell’accusa, che
aveva ritrattato ed esposto dei fatti favorevoli all’imputato, con
l’accusa di falsa testimonianza. Sottoposti separatamente a
procedimento presso altri magistrati sono stati tutti discolpati
dall’accusa(vedi sentenza di primo grado allegato n 2 , pag 20 - 68,
in particolare pag 68)
7) In secondo grado, non è stata accolta la richiesta di escussione
di nuovi testi, che avrebbero ulteriormente scagionato l’imputato e
non è stata accettata una perizia medica che avrebbe cancellato alla
radice l’ipotesi accusatoria, ci si è limitato pedissequamente a
riproporre integralmente le ragioni della sentenza di primo
grado(vedi sentenza di secondo grado – allegato n 6, pag 113 - 140)
8) L’udienza in Cassazione è stata artatamente fissata in pieno
agosto durante la sessione feriale, senza alcun valido motivo, non
permettendo all’imputato di usufruire della difesa di un collegio
già contattato preliminarmente ed assente dall’Italia in un periodo
di vacanza generalizzato(vedi sentenza della Cassazione allegato n
9, pag 176 - 182)
Decisione interna definitiva
Le motivazioni della sentenza definitiva di condanna a dieci anni di
reclusione emanata dalla Cassazione sono state depositate in
cancelleria il 16 ottobre 2008, vedi allegato n 9 pag 182.
Elenco dei documenti allegati
1) Ordinanza del Tribunale del Riesame (pag 4 – 19)
2) Sentenza di 1° grado del Tribunale di Napoli (pag 20 - 68)
3) Documentazione medica comprovante impedimento ad essere presente
ad un’udienza ( pag 69 – 71, pag 110 - 112)
4) Appello del difensore avversa alla sentenza di 1° grado(pag 72 –
107)
5) Motivi aggiunti e richiesta nuove testimonianze e nuova perizia
medica sugli atti per il procedimento di 2° grado(pag 108 - 112)
6) Sentenza della Corte di Appello(pag 113 – 140)
7) Ricorso per Cassazione(pag 141 – 154, 155 – 170)
8) Motivi aggiunti del secondo difensore(pag 171 – 175)
9) Sentenza della Cassazione (pag 176 – 182)
Mi riservo a richiesta di produrre ulteriore documentazione a
dimostrazione di quanto asserito
Dichiaro, in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel
presente formulario sono esatte
Luogo – Napoli
Data – 1 giugno 2009
Achille della Ragione
Ogg: accettazione
Accettazione del ricorso di Achille della Ragione alla Corte europea
Questa è la lettera della Corte europea di Straburgo per i diritti
dell’uomo nella quale mi viene confermato che, dopo un attento esame
dei documenti da me inviati, si è deciso che il mio ricorso è stato
dichiarato ricevibile e sarà quanto prima sottoposto ad una
decisione in merito.
Tengo a rammentare che tra i ricorsi presentati ne vengono accettati
meno del 4%, perché l’istruttoria è particolarmente severa, ma tra
quelli dichiarati ricevibili quasi tutti conducono verso una
reprimenda ed una condanna pecuniaria in danno dello Stato che ha
emesso una sentenza ritenuta iniqua.Si tratta di attendere meditando
sull’antico
motto ”Spes ultima dea”.
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